Suggestions de recherche :
Inscrivez-vous maintenant pour profiter de toutes les personnes que les services SBS vous consacrent.
WHISTLEBLOWING
Procedura per la gestione delle segnalazioni ex D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24
Sommario
1. PREMESSA 2. DEFINIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 3. SCOPO DELLA NORMATIVA 4. VIOLAZIONI RILEVANTI 5. I SOGGETTI OBBLIGATI 6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA 7. SOGGETTO INCARICO ALLA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA8. FORMA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA 9. ATTIVITA’ DEL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA 10. PUBBLICIZZAZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA 11. AUDIZIONE DELLA PERSONA COINVOLTA 12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 13. MISURE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA 14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SEGNALAZIONE 15. SEGNALAZIONI ESTERNE 16. MISURE DI PROTEZIONE 17. DIVULGAZIONI PUBBLICHE 18. SANZIONI 19. RINUNCE E TRANSAZIONI 20. ALLEGATO: Modulo segnalazione reati WHISTLEBLOWING 21. ALLEGATO: Decreto legislativo 24/2023.
1. PREMESSA
La SBS S.P.A., di seguito anche la Società, conforma la propria politica imprenditoriale al rispetto del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. La Società conforma altresì la propria politica imprenditoriale ai principi di legalità e correttezza previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico. La presente procedura va ad integrare il Modello ex d.lgs 231/01, se esistente, e ne costituisce parte integrante.
2. DEFINIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO
Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato, ex D.Lgs. n. 24/2023, decreto che si allega: a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente paragrafo e cui di seguito; 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) del presente paragrafo e di cui di seguito; 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonchè le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente capo e di cui sopra; b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonchè gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni; c) «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni; d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 de d.lgs 24/2023; e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7; f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; g) «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo; h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile; l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente; m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto; n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate; o) «riscontro»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; p) «soggetti del settore pubblico»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società' a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate; q) «soggetti del settore privato»: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali: 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1); 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).
3. SCOPO DELLA NORMATIVA
Obiettivo del decreto legislativo n. 24/2023 è la protezione delle persone segnalanti, ovverosia delle persone fisiche che effettuano la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni.
4. VIOLAZIONI RILEVANTI
Le violazioni consistono in comportamenti, che sono atti o omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali. Sono illeciti rilevanti: - i reati presupposto del decreto legislativo 231/2001, e quindi le violazioni del relativo modello di organizzazione; - gli illeciti indicati nell’allegato al decreto legislativo 24/2023; - gli illeciti, seppur non indicati nell’allegato, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; - gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano fra quelli sopra indicati; - gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europa di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea o dell’art. 26, paragrafo 2 del medesimo Trattato, comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stati o in materia di imposta sulle società, richiamandosi l’art. D.lgs 24/23; - gli atti o i comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea nei settori indicati nell’allegato al D.Lgs 24/23 o nei settori sopra indicati.
5. I SOGGETTI OBBLIGATI
Hanno l’obbligo di attivare detto canale di segnalazione interna: - tutte le società che, nell’ultimo anno, hanno avuto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di tempo indeterminato o determinato; - tutte le aziende che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui sopra; - tutte le società che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea, di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.lgs 24/23, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui sopra.
6. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
La Società, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attiva propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La presente procedura è parte integrante del Modello ex D.Lgs 231/2001 se adottato.
7. SOGGETTO INCARICO ALLA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
La gestione del canale di segnalazione interna è affidata a due risorse, il Direttore delle Risorse Umane e il Delegato alla Sicurezza della Società, che sono soggetti specificamente formati sul D.lgs 24/2023 e sulla presente procedura. Il Direttore delle Risorse Umane e il Delegato alla Sicurezza sono i soggetti incaricati di ricevere le segnalazioni, anche disgiuntamente fra loro, di seguito indicati come il soggetto incaricato alle gestione del canale di segnalazione interna. Ove si tratti di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, il soggetto incaricato alla gestione del canale di segnalazione interna lo comunica all’Organismo di Vigilanza, se istituito ai sensi del medesimo d.lgs 231/01. Ove si tratti di fatti non rilevanti ai sensi del d.lgs 231/01, il soggetto incaricato alla gestione lo comunica all’Amministratore Unico di SBS S.P.A. Se la comunicazione di fatti rilevanti ex d.lgs 231/01 viene effettuata all’Amministratore Unico, quest’ultimo provvederà ad informare l’Organismo di Vigilanza, se esistente. Se la comunicazione di fatti non rilevanti ex d.lgs 231/01 viene effettuata all’Organismo di Vigilanza, se esistente, quest’ultimo provvederà ad informare l’Amministratore Unico di SBS S.P.A. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello sopra indicato è trasmessa, in ogni caso, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. Il soggetto gestore del canale di segnalazione interna è considerato titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali e assumono tutti gli obblighi e le responsabilità previste da tale normativa.
8. FORMA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Per effettuare la segnalazione, anche anonima, è possibile: Inviare in busta chiusa la segnalazione all’indirizzo di SBS S.P.A. all’indirizzo di Via Circonvallazione sn in Miasino (28013) in busta sigillata con dicitura “All’attenzione del Gestore canale segnalazione interna” Tramite form al seguente link: https://www.sbsmobile.tools/Wb/Segnalazioni.php
Le segnalazioni si cui sopra saranno lette soltanto dal soggetto gestore del canale di segnalazione interna. Delle segnalazioni interne in forma orale, che fossero effettuate attraverso linee telefoniche al soggetto gestore del canale di segnalazione interna o mediante un incontro diretto col soggetto gestore medesimo, incontro che verrà fissato entro un termine ragionevole, viene redatto verbale dallo stesso soggetto incaricato alla gestione del canale di segnalazione interna.
9. ATTIVITA’ DEL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
Il soggetto gestore del canale di segnalazione interna: a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione nonché l’informativa per la privacy; b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute. La segnalazione viene comunicata all’Organismo di Vigilanza o al General Manager secondo quanto sopra stabilito. I soggetti incaricati per la gestione del canale di segnalazione interna trasmettono la segnalazione dei fatti omettendo l’identità e i dati personali del segnalante. Se per la natura della segnalazione, quest’ultima non potrebbe essere comunicata senza la comunicazione dell’identità o dai dati personali del segnalante (perché, per esempio, per la comprensione della segnalazione è necessario segnalare l’identità e i dati personali del segnalante), il soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interna chiede il consenso al segnalante per il trattamento dei suoi dati personali; in caso di negato consenso, il soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interna comunica al segnalante che la segnalazione non potrà avere seguito; d) eseguono l’eventuale attività istruttoria necessaria, su indicazione del General Manager e ne riportano i risultati a detto organo. Dell’attività istruttoria svolta, il soggetto incaricato alla gestione del canale di segnalazione interna redige apposito verbale; e) forniscono riscontro alla segnalazione al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
10. PUBBLICIZZAZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
Il soggetto gestore del canale di segnalazione interna pubblicizza informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonchè sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne attraverso la presente procedura. La presente procedura è esposta e rese facilmente visibile nella bacheca posta all’ingresso delle due sedi della Società; tali bacheche sono accessibili ai lavoratori dipendenti e anche alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico sopra evidenziate nell’Ambito di applicazione soggettivo. Inoltre, SBS S.P.A. invia una mail interna a tutti i dipendenti, pubblicizzando la presente procedura e la pubblica sul sito web della Società.
11. AUDIZIONE DELLA PERSONA COINVOLTA
La persona coinvolta può essere sentita oralmente dal soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interna, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Dell’audizione orale, il soggetto incaricato alla gestione del canale di segnalazione interna redige verbale.
12. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. I dati personali, che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Viene dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonchè nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
13. MISURE ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA
SBS S.P.A. individua misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dal trattamento dei dati di cui alla presente procedura, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. In particolare, i verbali e tutti i documenti cartacei relativi alla segnalazione interna vengono custoditi dal soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interna in armadio chiuso a chiave, la cui chiave è custodita dal medesimo soggetto. Ogni documento digitale viene custodito dal soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interna sul proprio pc e/o sul server aziendale protetto da apposita password. Le misure tecniche organizzative del sistema informatico sono disciplinate in apposita procedura aziendale della Società.
14. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE LA SEGNALAZIONE
Le segnalazioni, interne e la relativa documentazione sono conservate solo per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla presente procedura. Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto gestore del canale di segnalazione interna mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto gestore del canale di segnalazione interna mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. La conservazione dei documenti cartaceo e digitali inerenti le segnalazioni viene conservata dal soggetto incaricato della gestione del canale di segnalazione interna e custodita con le misure di sicurezza sopra indicate, solo per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione.
15. SEGNALAZIONI ESTERNE
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal d.lgs 24/2023; b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del d.lgs 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito; c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
16. MISURE DI PROTEZIONE
Le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione: vige infatti il divieto di ritorsione. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali, aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati, si presume che gli stessi comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone segnalanti, se tali persone dimostrano di aver effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Spetta quindi a chi contesta il danno lamentato dalla persona segnalante dimostrare che tale danno non è conseguenza della segnalazione. Si presumono ritorsioni i seguenti comportamenti: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione e) dell'accesso alla stessa; f) le note di merito negative o le referenze negative; g) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; h) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; i) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; j) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; k) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; l) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; m) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro; n) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; o) l'annullamento di una licenza o di un permesso; p) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti, che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore. L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione. Le persone segnalanti possono comunicare all’ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L’ANAC ne informa l’Ispettorato nazionale del lavoro e per svolgere l’indispensabile istruttoria può avvalersi del medesimo organismo. L’ANAC applica altresì le sanzioni amministrative quivi di seguito indicate al soggetto che ha posto in essere la violazione del D.Lgs 24/2023. L’ANAC fornisce altresì le misure di sostegno di cui all’art. 18 del D.lgs 24/2023. Le stesse consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione sulla protezione dalle ritorsioni. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione. Le misure di protezione si applicano anche alle segnalazioni o alla denuncia o alla divulgazione anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata. Se è accertata la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia della persona segnalante per i fatti segnalati, non si applicano le misure di protezione previste dal D.Lgs 24/2023.
17. DIVULGAZIONI PUBBLICHE
La persona segnalante, che effettua una divulgazione pubblica, beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti sempre dalla presente procedura in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
18. SANZIONI
Il decreto legislativo 24/2023 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del medesimo, applicate dall’ANAC.
19. RINUNCE E TRANSAZIONI
Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto legislativo 24/203 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.